Dal 28 luglio 2024 è in vigore il decreto “Salva Casa” convertito in legge con modifiche (Decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n. 105), che ha introdotto importanti modifiche al Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001).
Salva Casa e TUE: novità in Molise
In proposito, la Regione Molise, con la legge regionale 13 maggio 2025, n. 3 (Legge di stabilità regionale anno 2025), ha modificato la legge regionale 18 luglio 2008, n. 25 recante “Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati dei porticati”. Oltre alla modifica all’articolo 1, comma 3, lettera a) – le parole “del 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle parole “dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 69 del 2024 convertito dalla legge n.105 del 2024” – è stato introdotto, dopo l’articolo 6, l'articolo 6-bis “Cambio di destinazione d’uso per i fabbricati esistenti”. Questo nuovo articolo dispone quanto segue:
“1. In ottemperanza all’articolo 23-ter, comma 3, del DPR n. 380 del 2001, gli interventi sui fabbricati che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 69/2024, convertito dalla legge n. 105/2024, risultino ultimati nell’intera struttura portante, regolarmente certificata e realizzata nel rispetto delle normative vigenti o preventivamente sanata, possono essere accompagnati dal mutamento di destinazione d’uso, sia parziale che totale, delle unità immobiliari interessate, purché il cambio di destinazione avvenga tra le categorie previste dal comma 1 dell’articolo 23-ter del DPR 380/2001.
2. Nelle zone omogenee classificate “E” di cui all’articolo 2 del D.M. 1444/1968, sono ammessi esclusivamente interventi di modifica alla destinazione, finalizzati all’uso agricolo e/o residenziale.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 possono essere realizzati, anche con esecuzione di opere, purché queste non modifichino l’aspetto esteriore del fabbricato.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 possono essere realizzati purché sia garantita la sicurezza statica e siano rispettati i requisiti minimi di abitabilità previsti dai vigenti regolamenti di igiene.”.
Riportiamo il testo dell'articolo 1 della predetta legge 18 luglio 2008, n. 25 della Regione Molise, come modificata dalla legge molisana n. 3/2025, pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale n. 24 del 14 maggio 2025 - Edizione straordinaria, ed entrata in vigore il 14 maggio scorso.
Art. 1
Finalità.
1. Con la presente legge la Regione Molise interviene per disciplinare il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati degli edifici ubicati sul territorio regionale con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio. Rimane fermo il rispetto delle disposizioni di cui alla Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 . Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte III del decreto legislativo n. 42/2004 gli interventi comportanti modifiche all'aspetto esteriore degli edifici sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti previsti dai piani paesaggistici di cui agli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici, di cui agli articoli 140, 141 e 141-bis, ovvero nei casi e nei limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, destinato a confluire nei piani paesaggistici. Nelle more dell'adozione di provvedimenti consequenziali al predetto accordo e comunque fino al 30 aprile 2023, sono ammessi gli interventi comportanti modifiche all'aspetto esteriore degli edifici, anche nei territori assoggettati a tutela paesaggistica sulla base di decreti ministeriali ove vigenti.
2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza o ad attività commerciale o terziaria, per i quali gli strumenti urbanistici comunali non vietano la ristrutturazione, è consentito:
a) il recupero, a fini residenziali, delle volumetrie dei piani sottotetto esistenti;
b) il recupero delle volumetrie dei locali a piano terra seminterrati o interrati, al fine di destinarli ai soli usi terziario o commerciale;
c) il recupero dei porticati ad uso residenziale, terziario o commerciale.
3. Il recupero volumetrico di cui al comma 2 è consentito a condizione che gli edifici interessati:
a) alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 69 del 2024 convertito dalla legge n. 105 del 2024 risultino ultimati nell'intera struttura portante, regolarmente certificata e realizzata nel rispetto delle normative vigenti o preventivamente sanata;
b) siano serviti da tutte le opere di urbanizzazione primaria;
c) ricadano in zona territoriale omogenea di piano regolatore generale con sufficiente dotazione di standard urbanistici, salvo quanto previsto dall'articolo 7;
d) non siano soggetti a vincoli imposti da leggi statali o regionali da cui derivi il divieto di incremento del carico urbanistico, salvo parere favorevole dell'ente preposto alla tutela del vincolo.
4. Gli interventi di cui al comma 2 sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, lettera d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , e successive modificazioni e integrazioni, e pertanto sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
5. [È fatta salva la possibilità per i Comuni di disporre l'esclusione di parti del territorio comunale, nonché di determinate tipologie di edifici o di intervento, dall'applicazione delle disposizioni della presente legge anche in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica].
6. [La mancata adozione del provvedimento di cui al comma 5 non costituisce motivo di rigetto della domanda volta ad ottenere il permesso di costruire per gli interventi di cui alla presente legge].
6-bis. La presente legge non si applica alle costruzioni esistenti in aree a rischio di inondazione.
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