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Appalti pubblici, la UE punta sul monitoraggio dei pagamenti

La proposta di nuovo Regolamento europeo prevede dati sui pagamenti collegati ai singoli contratti e report annuali sulle amministrazioni. Novità anche per subappalti, anticipazioni e appalti innovativi

lunedì 21 settembre 2026 - Redazione Build News

shutterstock_2163551065 Fonte: Shutterstock

La Commissione europea vuole rafforzare il controllo sui pagamenti negli appalti pubblici, introducendo un sistema coordinato per raccogliere e confrontare le informazioni relative all’intero ciclo di vita dei contratti.

La proposta di Regolamento sui contratti pubblici, adottata il 9 settembre, dedica all’argomento l’articolo 108. Tra le misure previste c’è l’obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione, attraverso le rispettive banche dati nazionali dei contratti pubblici, informazioni sullo stato dei pagamenti riferiti ai singoli affidamenti.

Per ogni anno di rendicontazione dovrebbero inoltre essere disponibili dati sul rispetto dei tempi di pagamento da parte delle singole amministrazioni aggiudicatrici.

Verso una banca dati europea degli appalti

Le banche dati nazionali dovrebbero essere collegate al futuro National Public Procurement Data Space, lo spazio europeo dedicato ai dati sugli appalti pubblici.

L’obiettivo è costruire un quadro informativo comune nel quale far confluire dati relativi alle diverse fasi dei contratti, compresi quelli riguardanti i pagamenti.

La proposta, tuttavia, non stabilisce che tutte le informazioni raccolte debbano essere automaticamente accessibili al pubblico. Sarà la Commissione europea a definire successivamente formati, modalità di trasmissione e categorie di dati destinati alla consultazione pubblica.

Più attenzione ai pagamenti di subappaltatori e fornitori

Il nuovo impianto interviene anche sulla catena dei pagamenti. Le amministrazioni dovranno assicurare che appaltatori e, quando previsto, subappaltatori siano pagati tempestivamente, nel rispetto della normativa europea contro i ritardi di pagamento.

I documenti di gara potranno inoltre stabilire che l’appaltatore garantisca ai soggetti della propria filiera termini di pagamento equivalenti a quelli previsti dalla disciplina europea.

Non viene quindi introdotto un nuovo termine numerico unico per tutti i contratti. La novità riguarda soprattutto il rafforzamento dei controlli e l’estensione dell’attenzione ai rapporti tra appaltatori, subappaltatori e fornitori.

Anticipazioni per gli appalti innovativi

Un altro punto riguarda le anticipazioni. Le amministrazioni potranno prevederle per facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese.

Per i contratti considerati particolarmente rilevanti sotto il profilo dell’innovazione, la proposta prevede invece un approccio più stringente: all’appaltatore dovrebbe essere riconosciuta un’anticipazione adeguata, salvo che un interesse prevalente dell’amministrazione giustifichi una scelta differente.

Il testo non indica però né una percentuale precisa né i criteri per stabilire quando l’anticipo possa essere considerato adeguato.

Il pagamento diretto dei subappaltatori

La proposta europea contempla inoltre la possibilità del pagamento diretto dei subappaltatori. Su richiesta del soggetto interessato e quando la natura del contratto lo consenta, l’amministrazione potrebbe versare direttamente le somme relative alle prestazioni eseguite.

Anche questa soluzione non rappresenterebbe una novità assoluta per l’Italia. Il Codice dei contratti pubblici già prevede il pagamento diretto in specifiche circostanze, tra cui quelle relative a micro e piccole imprese.

In Italia molte regole sono già operative

Anche sul fronte delle anticipazioni l’ordinamento italiano dispone già di una disciplina specifica. Il Codice prevede in via generale un’anticipazione del 20% del valore del contratto, elevabile fino al 30% attraverso i documenti di gara, nei casi consentiti.

Per i lavori, inoltre, i pagamenti degli acconti devono normalmente avvenire entro 30 giorni dall’adozione dello stato di avanzamento, con la possibilità di prevedere termini diversi fino a 60 giorni quando adeguatamente giustificati.

La principale novità europea sarebbe quindi soprattutto nella standardizzazione e integrazione dei dati a livello comunitario.

La proposta dovrà ora essere esaminata e negoziata da Parlamento europeo e Consiglio. Le disposizioni potranno quindi essere modificate prima dell’approvazione definitiva del nuovo Regolamento.

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