Con l'interrogazione a risposta scritta 4-04898, presentata il 28 aprile 2025, il deputato Agostino Santillo (M5S) ha chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze “se ritenga ancora conforme ai criteri previsti dal regolamento Esa/SEC2010 la classificazione come «pagabili» dei crediti d'imposta derivanti da superbonus e «bonus facciate», in particolare per quelli maturati a decorrere dal 2023, alla luce delle restrizioni introdotte che ne hanno impedito la cessione, il rimborso o l'utilizzo oltre il limite Irpef”.
Inoltre, l'interrogazione chiede al MEF: a) quale sia la quota di crediti non utilizzati e quali iniziative di competenza correttive intenda adottare al fine di consentire ai contribuenti incapienti di ricevere effettivamente il rimborso dei crediti maturati, in coerenza con la classificazione contabile europea; b) quali siano le motivazioni che giustificano l'assenza di un meccanismo effettivo di rimborso, nonostante la classificazione di tali crediti come «pagabili», e se ciò non configuri una possibile irregolarità contabile con effetti negativi sui contribuenti; c) se vi siano state ulteriori interlocuzioni con Eurostat in merito alla classificazione dei crediti; d) se il Governo sia consapevole del rischio che Eurostat proceda a una revisione retroattiva della classificazione di tali crediti, con conseguente impatto negativo sui conti pubblici italiani.
Le premesse dell'interrogazione
Nelle premesse, l'interrogazione ricorda che il regolamento europeo Esa 2010 (Sec 2010), ai paragrafi 20.167 e 20.168, definisce come «pagabili» quei crediti d'imposta che possono essere rimborsati anche in assenza di debito fiscale, trasferiti a terzi o compensati sull'intero carico fiscale del beneficiario.
A partire dal 2020, l'Italia ha introdotto misure di incentivazione edilizia come il superbonus 110 per cento e il bonus facciate, classificate da Istat come crediti d'imposta «pagabili», con conseguente riconoscimento da parte di Eurostat e impatto sul disavanzo pubblico.
Tuttavia, con il decreto-legge n. 11 del 2023 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2023) e con il successivo decreto-legge n. 39 del 2024, sono stati introdotti limiti rilevanti alla cedibilità e all'utilizzo di tali crediti, rendendoli in molti casi non monetizzabili per i contribuenti, in particolare per quelli incapienti.
Nonostante ciò, Istat, nel dialogo con Eurostat, ha continuato a includere nella categoria dei «pagabili» anche i crediti maturati nel 2023, sebbene le condizioni normative non ne giustifichino più la classificazione secondo i criteri del regolamento Esa.
Il regolamento dell'Unione europea n. 549/2013 prevede che i crediti classificati come «pagabili» debbano rappresentare un effettivo vantaggio economico acquisibile, condizione che appare oggi compromessa dall'attuale quadro normativo nazionale.
In coerenza con le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 39 del 2024, Eurostat ha espresso il proprio parere in merito alla classificazione contabile dei crediti d'imposta derivanti dal superbonus, stabilendo che, a partire dall'anno 2024, tali crediti debbano essere considerati «non pagabili» ai fini dei conti pubblici.
Tale decisione si fonda principalmente sull'estensione del periodo di compensazione delle detrazioni fiscali – ora ripartite in dieci anni – e sull'eliminazione delle opzioni alla detrazione diretta (sconto in fattura e cessione del credito), compromettendo così la funzione di liquidità e la possibilità di effettivo realizzo economico da parte dei beneficiari.
Per contro, Eurostat ha ribadito che per il triennio 2020-2023 i crediti del superbonus devono essere considerati «pagabili», pur riservandosi, all'esito di un attento monitoraggio, una possibile revisione retroattiva della loro classificazione.
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