Attualità

Codice Appalti e obbligo progettazione BIM dal 1 gennaio 2025: il MIT risponde a un quesito

Una norma transitoria esclude dall’obbligo di adozione del BIM i procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'articolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali

venerdì 4 aprile 2025 - Alessandro Giraudi

bim-t

Alla luce dell'obbligo previsto dall'art. 43 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023) - in materia di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costrizioni per importi a base di gara superiori a 1 milione di euro - è stato chiesto al Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti se per poter appaltare i lavori sulla base di un progetto esecutivo che non sia stato redatto secondo la metodologia BIM sia sufficiente che entro il 31 dicembre 2024 vi sia l'approvazione del progetto da porre a base della successiva gara oppure se entro il 31 dicembre 2024 sia necessaria l'indizione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori.

Con il parere n. 3131 del 27 febbraio 2025, il Servizio Supporto Giuridico del MIT ha risposto nei seguenti termini: “In riferimento al quesito posto, sull’entrata a regime dell’utilizzo dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni è intervenuto il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 2024 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” il quale:
- ha modificato le soglie di importo stabilendo che l’obbligo di utilizzo del BIM decorre dal 1° gennaio 2025, per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 [art. 43, comma 1, D.Lgs. 36/2023 come modificato dall’art.15, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 209/2024];
- ha introdotto una norma transitoria che esclude dall’obbligo di adozione del BIM “i procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'articolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore del decreto correttivo in argomento, per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7 (art. 225 bis, comma 2, inserito dall’art. 70 del D.Lgs. 209/2024).”

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