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Covid-19, siglato il 30 giugno l'accordo su aggiornamento Protocollo salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

L’attuale Protocollo è più snello e contiene una serie di misure di prevenzione che tengono conto dell’evoluzione della situazione pandemica: è una semplificazione importante del quadro di regole ma non è un liberi tutti, considerata l’impennata dei contagi di questi giorni

mercoledì 6 luglio 2022 - Redazione Build News

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Dopo una intensa giornata di confronto fra ministero del Lavoro, ministero della Salute, MISE, INAIL e parti sociali, il 30 giugno 2022 è stato siglato il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del ministro della Salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali.

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.

Il Protocollo aggiorna tali misure, tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal governo, dal ministero della Salute nonché della legislazione vigente. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio.

Nello specifico, gli esiti del costante monitoraggio sulla circolazione di varianti di virus SARS-CoV-2 ad alta trasmissibilità delle ultime settimane sottolineano l’importanza di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro a specifica tutela dei lavoratori stessi.

L’attuale Protocollo è più snello e contiene una serie di misure di prevenzione che tengono conto dell’evoluzione della situazione pandemica: è una semplificazione importante del quadro di regole ma non è un liberi tutti, considerata l’impennata dei contagi di questi giorni.

Grande senso di responsabilità è stato dimostrato da tutte le parti sociali che, in un momento di ripresa dei contagi hanno saputo fissare alcune regole-chiave che avranno un ruolo importante nel contribuire al contenimento del virus. L’impegno è stato unanime per adottare misure adeguate ad affrontare l’attuale fase pandemica.

Le misure prevenzionali riguardano le informazioni, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19, le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro, la gestione degli appalti, la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell’aria, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la gestione degli spazi comuni, la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti, la gestione di una persona sintomatica in azienda, la sorveglianza sanitaria, il lavoro agile, la protezione rafforzata dei lavoratori fragili.

Centrale è il ruolo dei comitati aziendali per l’applicazione e la verifica delle regole prevenzione.

Le Parti si impegnano a incontrarsi ove si registrino mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali qui condivise e comunque entro il 31 ottobre 2022 per verificare l‘aggiornamento delle medesime misure.

Il Protocollo prevede che l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 è un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

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