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Eliminazione delle barriere architettoniche: bonus 75% fino al 31 dicembre 2025

La detrazione d’imposta del 75% (introdotta dall’art. 119-ter del Dl n. 34/2020) spetta per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025. Esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile e quelli realizzati mediante demolizione e ricostruzione

lunedì 20 ottobre 2025 - Alessandro Giraudi

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Per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, la detrazione d’imposta del 75% (introdotta dall’articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020) spetta per le spese sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025.

Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate nella guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, aggiornata a ottobre 2025 (LEGGI TUTTO). 

Bonus escluso per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile

“Considerato che la norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi in edifici 'già esistenti', l’agevolazione non può essere richiesta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile, né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della 'ristrutturazione edilizia'”, precisa l'AdE.

Decesso di chi ha sostenuto le spese: la detrazione non utilizzata non si trasferisce agli eredi

“In caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce agli eredi. La detrazione non si trasferisce neanche quando l’immobile oggetto di intervento viene ceduto: sarà il contribuente che ha sostenuto la spesa a continuare a usufruire delle quote di detrazione non ancora utilizzate”, chiarisce la guida aggiornata del Fisco. 

Automazione degli impianti: detrazione solo fino al 29 dicembre 2023

“Per le spese sostenute fino al 29 dicembre 2023, questa detrazione poteva essere richiesta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito. Questa possibilità è poi stata abrogata dal decreto legge n. 212/2023”, ricorda la guida. Dal 30 dicembre 2023 la detrazione può essere richiesta esclusivamente con riferimento agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Questi interventi “devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche). Il rispetto di questi requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato”.

Inoltre, la guida aggiornata dell'Agenzia delle Entrate ricorda che “per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro la detrazione spetta se nell’atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa, attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa”.

Delibere condominiali 

Per le delibere condominiali che approvano questi lavori occorre la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio (come precisato dalla  legge di bilancio 2023). 

Le quote di ripartizione 

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali, per le spese che sono state effettuate entro il 31 dicembre 2023, e in dieci quote annuali di pari importo, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 (articolo 4-bis, commi 4 e 5, della legge 67/2024).

Importi massimi 

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

“Per esempio, se l’edificio è composto da 10 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 380.000 euro (320.000+60.000), calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 2 (60.000 euro).

Inoltre, per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.

Pertanto, quando l’intervento riguarda un edificio in condominio, ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà (o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile) ed effettivamente rimborsata al condominio, anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede”. 

I beneficiari della detrazione

I beneficiari della detrazione sono le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni), gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) che possiedono o detengono l’immobile (di qualsiasi categoria catastale) in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o a quello di sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Pagamento delle spese

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando le stesse modalità previste per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 16-bis del Tuir. In pratica, i versamenti vanno effettuati mediante bonifici bancari o postali (anche on line), dai quali risultino la causale di versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico) e il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato effettuato il bonifico.

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