Attualità

Salva Casa, aggiornato il modulo della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

Il Salva Casa ha introdotto anche semplificazioni all’art. 24, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater del TUE in materia di rilascio dell’agibilità degli immobili. Le Regioni devono adeguare il modulo entro il 30 settembre 2025, i Comuni entro e non oltre il 30 ottobre 2025

martedì 26 agosto 2025 - Alessandro Giraudi

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Nella seduta del 30 luglio scorso in Conferenza Unificata, è stato sancito l'accordo (in allegato) sulle modifiche alla modulistica edilizia concernenti la segnalazione certificata per l’agibilità (SCA), in linea con le novità che il Salva Casa (d.l. 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n. 105) ha introdotto all’art. 24 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). 

In particolare, sono adottate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell’articolo all’articolo 1, comma 5 dell’accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 27 marzo 2025, le modifiche al modulo come indicate nell’allegato 1, che costituisce parte integrante dell'accordo. 

Le Regioni adeguano entro il 30 settembre 2025 i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati alle modifiche, in relazione alle specifiche normative regionali. I Comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni dell'accordo entro e non oltre il 30 ottobre 2025.

Le Regioni e i Comuni garantiscono la massima diffusione del modulo della segnalazione certificata per l’agibilità come modificato dall'accordo del 30 luglio 2025. 

Agibilità: le modifiche del Salva Casa al TUE

Ricordiamo che il Salva Casa ha introdotto anche semplificazioni all’art. 24, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater del TUE (D.P.R. 380/2001) in materia di rilascio dell’agibilità degli immobili.

Nelle more della ridefinizione dei requisiti igienico sanitari, è consentito al tecnico progettista di asseverare la conformità del progetto ai fini dell’agibilità in deroga ai parametri dimensionali minimi. È consentita un’altezza interna non inferiore a 2,40 metri (rispetto ai 2,70 mt ordinari) ed è ammessa una superficie minima dell’alloggio monostanza pari ad almeno 20 mq per una persona e 28 mq per due persone comprensiva dei servizi.                

L’asseverazione è subordinata al rispetto del requisito dell’adattabilità e può essere resa qualora l’intervento riguardi il recupero edilizio con miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, oppure sia presentato un progetto di ristrutturazione che assicuri idonei standard abitativi. 

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