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Servizi di Architettura e Ingegneria, dal CNI il punto sulle nuove Linee guida per l’affidamento

In attesa del nuovo codice dei contratti pubblici, la determina n. 4/2015 rappresenta “un fondamentale ausilio alle PA nell’atto di affidare correttamente gli incarichi di progettazione e/o di servizi tecnici”

martedì 24 novembre 2015 - Redazione Build News

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“Nell’attesa del nuovo codice dei contratti pubblici”, la determina n. 4/2015 dell'Anac “costituisce indubbiamente uno strumento fondamentale per reindirizzare il mercato secondo direttive più virtuose e salutari per l’intero comparto quali la selezione di progetti di qualità, l’apertura del mercato dei lavori pubblici, l’esternalizzazione dei servizi di architettura e ingegneria al di fuori delle stazioni appaltanti, la riduzione dei ribassi eccessivi negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria con il criterio del prezzo più basso, la garanzia dei compensi dei professionisti negli appalti integrati per il tramite diretto del rapporto con le stazioni appaltanti, la maggiore trasparenza negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria”.

Lo evidenzia il Consiglio nazionale degli ingegneri in un documento (IN ALLEGATO) che fa un bilancio degli effetti della determinazione 4/2015 dell'Autorità anticorruzione, avente ad oggetto le nuove Linee guida per l’affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria.

“Si tratta di un passo importante – sottolinea il Cni - perché in essa vengono accolte, praticamente in toto, le proposte avanzate nel corso della consultazione pubblica del 2014 dalla Rete delle Professioni Tecniche per porre rimedio alle numerose criticità e distorte applicazioni delle normative vigenti da parte delle stazioni appaltanti. In attesa del nuovo codice dei contratti pubblici, tale determina diviene, dunque, un fondamentale ausilio alle PA nell’atto di affidare correttamente gli incarichi di progettazione e/o di servizi tecnici”.

OTTO PUNTI. Il testo si sviluppa in 8 punti:

1. Inquadramento generale

2. Affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro

3. Affidamento di incarichi di importo superiore a 100.000 euro

4. Classi, categorie e tariffe professionali

5. Criteri di aggiudicazione

6. Indicazioni sull’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa

7. Verifica e validazione della progettazione

8. Affidamento dei concorsi di progettazione e di idee.

INQUADRAMENTO GENERALE. Nell’inquadramento generale, l’Autorità stabilisce che non può essere richiesta alcuna cauzione, provvisoria o definitiva, per partecipare a una gara d’appalto avente ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento.

Nel determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di Ingegneria e Architettura, ivi compreso l’appalto cosiddetto “integrato” è obbligatorio fare riferimento ai criteri fissati dal decreto n. 143 del 31 Ottobre 2013.

È altresì obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei corrispettivi posti a base di gara, per evitare che una sottostima dell’importo dei servizi da affidare sia elusiva delle soglie di importo previste dal Codice e dal Regolamento per il ricorso a procedure più rigorose.

In relazione alla comparazione tra la classificazione prevista dal DM 143/2013 e la normativa previgente, ai fini della dimostrazione dei requisiti, le stazioni appaltanti devono evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare, evidenziando che, in caso di incertezze, deve comunque prevalere il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.

AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO. Per quanto attiene al punto 2, l’ANAC ammette la possibilità di affidamento diretto nel caso di importi inferiori a 40.000 €, secondo la procedura di cui all’art. 125, comma 11, del Codice. Nell’ipotesi di utilizzo del criterio del prezzo più basso, per evitare che i risparmi conseguiti a seguito di forte ribassi sul prezzo possano avere ricadute negative sulla qualità dell’opera, viene confermata la possibilità di ricorrere all’esclusione automatica dalla gara delle offerte di cui all’art. 124, comma 8, del Codice.

AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO. Al punto 3 la determina consente di valutare il fatturato globale per servizi espletati nell’arco temporale di dieci anni (i migliori 5 del decennio precedente invece degli ultimi) nonché di considerare l’organico medio annuo del personale tecnico utilizzato su base quinquennale invece che triennale, come previsto dal Regolamento. Riferendosi ai requisiti di fatturato, invece, l’Autorità considera congruo e proporzionato, un requisito non superiore al doppio dell’importo a base di gara, richieste più alte dovranno essere debitamente motivate in relazione a specifiche esigenze e non superare comunque il limite di 4 volte l’importo.

CLASSI, CATEGORIE E TARIFFE PROFESSIONALI. Al punto 4 per quanto attiene alla nuova classificazione dei servizi professionali prevista dall’art. 8 del DM 143 e alla comparazione tra nuova e previgente previgente normativa, l’Autorità ha deliberato che ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. L’ANAC al punto 5, in materia di aggiudicazione, ha confermato per gli affidamenti superiori a 100.000 € l’obbligatorietà del ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come espressamente indicato all’art. 266 del Regolamento. L’Autorità afferma inoltre che tale criterio, come unico criterio di aggiudicazione, trova copertura normativa di rango primario nell’articolo 81, comma 1 del Codice, ed è visto con favore anche dal legislatore comunitario che, con l’articolo 67 della Direttiva 2014/24, incoraggia l’utilizzo del c.d criterio del miglior “rapporto qualità/prezzo”.

INDICAZIONI SULL’APPLICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. Al punto 6 relativamente alla valutazione del prezzo, l’ANAC ha ribadito che occorre fare riferimento alla formula prevista dall’allegato M al Regolamento, la quale penalizza il punteggio assegnato ad offerte di ribasso superiori alla media, disincentivando i concorrenti a formulare ribassi eccessivi ai quali possano corrispondere progetti di scarsa qualità. Con riferimento alla soglia di massimo ribasso previsto dall’ Art. 266, comma 1, lettera C del DPR 207/2010, l’ANAC ritiene che detto limite non possa essere previsto. L’ANAC ha indicato inoltre che il disciplinare di gara deve stabilire i criteri motivazionali che permettono alla commissione di gara di valutare quando un’offerta è migliore di un’altra. Poiché il Regolamento non contiene alcuna indicazione sui possibili contenuti dei criteri motivazionali da impiegare nella fase valutativa delle offerte, la Determinazione 4/2015 ne elenca diverse interessanti esemplificazioni.

VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE. Al punto 7 per quanto attiene alla verifica e validazione dei progetti, l’Autorità richiama l’importanza acquisita da tali attività nell’ambito della contrattualistica pubblica a seguito della emanazione del Regolamento di attuazione del Codice e definisce i contenuti relativi alle attività di verifica e validazione secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento.

AFFIDAMENTO DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE. Per quanto riguarda i concorsi nel punto 8 l’Autorità ribadisce che nel bando occorre specificare il costo presunto che la stazione appaltante prevede per la realizzazione dell’opera posta a concorso, dato al quale i concorrenti devono fare riferimento nella redazione delle proposte progettuali. Nei concorsi, siano essi di progettazione o di idee, è necessario adottare criteri di valutazione di carattere essenzialmente qualitativi e specificatamente legati al progetto, sulla base degli obiettivi stabiliti dal documento preliminare alla progettazione. L’Autorità ha affermato in proposito che non possono essere previsti elementi di natura economica nella fase di prequalifica.

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