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Testo Unico Edilizia, anche la Toscana ha recepito le modifiche del Salva Casa

Il 29 agosto in Toscana entra in vigore la legge n. 51/2025 che recepisce il Salva Casa, modificando la legge regionale n. 65/2014 sul governo del territorio

giovedì 28 agosto 2025 - Alessandro Giraudi

decreto-agosto-edilizia

Sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana di oggi 28 agosto è pubblicata la legge regionale 20 agosto 2025, n. 51Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014”, approvata il 30 luglio scorso dal Consiglio regionale. 

In vigore da domani 29 agosto, questa nuova legge toscana (in allegato) modifica la legge regionale n. 65 del 2014 (norme per il governo del territorio) e recepisce il Salva Casa (decreto-legge 69 del 2024, convertito con modifiche dalla legge 105/2024) che, ricordiamo, ha introdotto significative modifiche al Testo Unico dell'Edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

Le novità 

Nell'Aula del Consiglio regionale la presidente della commissione territorio e Ambiente, Lucia De Robertis (Pd), ha illustrato la proposta di legge, “finalizzata ad adeguare le norme regionali per il governo del territorio ai principi fondamentali della legislazione statale – in particolare il cosiddetto decreto-legge ‘Salva Casa’ del 2024, e le specifiche linee guida emanate dal Governo ad inizio 2025”. 

Queste le principali modifiche: “l’adeguamento a quanto disposto dalla normativa statale sulla disciplina del mutamento della destinazione d’uso delle singole unità immobiliari ed il relativo regime amministrativo; l’aggiornamento dell’elenco degli interventi realizzabili in regime di attività edilizia libera; il recepimento della nuova disciplina dello stato legittimo degli immobili e dell’agibilità degli stessi e dell’accertamento di conformità in sanatoria precisando i necessari adempimenti per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità; la revisione normativa sulle tolleranze di costruzione, anche per l’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche, precisando i necessari  adempimenti per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità; l’adeguamento della disciplina sanzionatoria pecuniaria per gli interventi abusivi, nonché delle nuove disposizioni in materia di regolarizzazione degli interventi edilizi anteriori al 30 gennaio 1977, eseguiti in parziale difformità dal titolo. Ricordiamo ancora: la modifica dei criteri di costituzione e composizione della commissione per il paesaggio, prolungando la durata in carica dei suoi membri e individuando ulteriori figure professionali in grado di svolgere le funzioni di membri delle commissioni; la previsione di un regime transitorio entro il quale i comuni adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistica sulle destinazioni d’uso urbanisticamente rilevanti; la piena efficacia della conferenza di co-pianificazione; la previsione di una deroga per dodici mesi alle restrizioni edilizie, per agevolare i Comuni nella realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale aumento di volumetria complessiva”.

Attuazione regionale e locale del Salva Casa: aggiornato il dossier dell'ANCE

Il dossier dell'ANCE sull'attuazione regionale e locale del Salva Casa, aggiornato al 28 agosto 2025, segnala che questa legge n. 51/2025 della Regione Toscana ha modificato l’art. 136, comma 1 della lr 65/2014 con l’inserimento della lettera b-quater) che prevede in edilizia libera le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici come definite e disciplinate dall’art. 6, comma 1, lett. b-ter) Dpr 380/2001, a condizione che non determinino la creazione di spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e superfici. Rimane fermo quanto previsto dall’art. 137 lr 65/2014 che prevede gli interventi c.d. privi di rilevanza.

Per quanto riguarda le VEPA (Vetrate Panoramiche Amovibili), la nuova legge della Toscana rimanda alla disciplina dell’art. 6, comma 1, lett. b-bis) del DPR 380/2001. 

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