“Al fine di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica, la presente legge è volta alla revisione delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42”.
Così recita il nuovo articolo 1 del disegno di legge “Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica”, nel testo proposto dalle Commissioni riunite 7ª e 8ª del Senato.
Ricordiamo che questo ddl è stato presentato in Senato il 5 febbraio 2025 e assegnato il 25 febbraio alle Commissioni riunite 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).
Il 26 marzo è stato avviato un ciclo di audizioni che si è concluso il 29 aprile.
Nella seduta del 28 maggio 2025 è stato adottato un nuovo testo base depositato dai relatori ed è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini all’11 giugno. Il nuovo testo è stato ulteriormente modificato con l’approvazione di alcuni emendamenti e il relativo esame in sede referente si è concluso il 5 agosto scorso.
Le modifiche apportate dalle Commissioni riunite del Senato
Il testo originario presentato il 5 febbraio scorso era composto dai seguenti tre articoli: Art. 1. (Finalità e princìpi generali); Art. 2. (Disposizioni in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica); Art. 3. (Delega al Governo per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica). Il testo proposto dalle Commissioni riunite 7ª e 8ª di Palazzo Madama è invece composto dai seguenti tre articoli: Art. 1. (Finalità e princìpi generali); Art. 2. (Delega al Governo per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica); Art. 3. (Disposizioni per assicurare l’esercizio uniforme delle azioni di tutela).
Nel testo modificato dalle Commissioni riunite del Senato è soppresso l'articolo 2 “Disposizioni in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica” e sono inoltre introdotte altre modifiche. Il nuovo articolo 3 “Disposizioni per assicurare l’esercizio uniforme delle azioni di tutela” stabilisce che “Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della cultura, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n.42 del 2004, adotta linee guida per assicurare l’esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale, anche con riferimento al regime del supplemento istruttorio, alla chiara distinzione tra interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato e interventi soggetti al regime autorizzatorio ordinario e all’efficacia temporale delle autorizzazioni medesime in relazione all’atto legittimante la richiesta, nonché in materia di concessione per eventi di natura temporanea ed effimera, di cui all’articolo 106, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n.42 del 2004”.
In allegato il testo proposto dalle Commissioni riunite 7ª e 8ª del Senato
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