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Bonifiche e gestione dei materiali di riporto: pubblicate le Linee Guida

Le Linee Guida, e in particolare i criteri proposti per identificare le matrici “materiali di riporto”, si applicano unicamente nell’ambito di procedimenti di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.L.gs. 152/06

giovedì 7 settembre 2023 - Redazione Build News

snpa-linee-guida-46-2023

Sono online, sul sito del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente, le Linee Guida SNPA n. 46/2023Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica”.

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure” convertito con la legge 108 del 29/07/2021, introduce alcune modifiche del dettato normativo inerente alla disciplina dei siti oggetto di bonifica e alla gestione delle matrici “materiali di riporto” (MdR).
In particolare, l’art. 37, co.1-bis apporta delle modifiche all’art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28: “Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti”.
Nella risposta ad alcuni quesiti posti da ISPRA in riferimento al mutato quadro normativo, il MiTE (ora MASE) con nota prot. n. 127059 del 17/11/2021 ha evidenziato come la nozione di materiale di riporto ai fini dell'assimilabilità tecnica ai suoli anche ai fini dell'analisi di rischio rientri tra le valutazioni tecniche di competenza dell'Istituto nonché ha ritenuto "condivisibile l'opzione ermeneutica di valorizzare il comma 1 dell'art. 3 del DL n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 28 del 2012 e smi, che fornisce la nozione di materiale di riporto”.

Inoltre, relativamente al comma 3, il MiTE (ora MASE), nella suddetta nota, ha chiarito, che “l’espressione “al pari dei suoli” è prevista nella Fase 3 concernente la gestione dei materiali di riporto non conformi; ed, inoltre, si riferisce - quale termine relazionale - alla gestione nell’ambito dei procedimenti di bonifica” e che i materiali di riporto “sono gestiti nell’ambito dei procedimenti di bonifica anche mediante lo strumento dell’analisi di rischio ove tecnicamente applicabile”.

Le Linee Guida

Le Linee Guida propongono un percorso metodologico per l’identificazione e la gestione dei materiali di riporto nell’ambito dei procedimenti di bonifica di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06 alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dalla legge 108 del 29/07/2021.
La procedura proposta, confermando la centralità del modello concettuale del sito, prevede la valutazione d’insieme degli esiti delle verifiche indicate dalla norma e di ulteriori elementi ed evidenze di campo che integrano e completano il quadro conoscitivo.

Campo di applicazione

Le Linee Guida, ed in particolare i criteri proposti per identificare le matrici “materiali di riporto”, si applicano unicamente nell’ambito di procedimenti di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.L.gs. 152/06; detti criteri non risultano applicabili nell’ambito dei procedimenti di cui al D.P.R. 120/2017. La valutazione della matrice materiale di riporto nell’ambito dei procedimenti di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs 152/06, quindi, è operata con criteri diversi rispetto alla gestione delle terre e rocce da scavo, per i quali il riferimento normativo elettivo è il D.P.R. 120/2017.

In relazione alla qualifica dei “materiali di riporto” nell’ambito dei siti contaminati, nell’ottica di una semplificazione e di una effettiva ed efficace possibilità di intervenire sulle matrici riscontrate in sito, anche in virtù della valorizzazione, a livello interpretativo, del co. 1 dell’art. 3 del D.L. 2/2012 auspicata nella già citata nota del MITE (ora MASE) n. 127059 del 17/11/2021, si propone una maggiore flessibilità interpretativa del co. 1 dell’art. 3 del D.L. 2/2012.

Resta fermo che, qualsiasi valutazione condotta ai sensi del suddetto comma e sulla base della caratterizzazione di cui all’Allegato 2 alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e del test di cessione previsto dal co. 2 dell’art. 3 del D.L. 2/2012, deve comunque garantire che la matrice materiali di riporto non comporti un rischio di contaminazione delle acque sotterranee e che il suo stato qualitativo sia conforme alle disposizioni di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06.

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