L’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD IV o Direttiva Case Green) impone a ciascuno Stato membro di creare una banca dati nazionale che permette di raccogliere dati sulla prestazione energetica dei singoli edifici e dell’intero parco immobiliare nazionale. La banca dati deve permettere di raccogliere dati da tutte le fonti pertinenti relativi ad attestati di prestazione energetica, ispezioni, passaporti di ristrutturazione, indicatore della predisposizione all’intelligenza e consumo di energia calcolato o misurato degli edifici contemplati.
A norma dell’articolo 22, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1275, gli Stati membri provvedono almeno una volta l’anno a trasferire le informazioni contenute nella banca dati nazionale all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE. Gli Stati membri possono trasferire le informazioni con maggiore frequenza.
Il paragrafo 6 del predetto articolo 22 stabilisce che “la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire modelli comuni per trasferire le informazioni all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE. Il primo atto di esecuzione a tal fine è adottato entro il 30 giugno 2025. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 3”.
Pubblicato il regolamento di esecuzione
Tanto premesso, la Commissione europea ha emanato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1328 del 30 giugno 2025 (in allegato), recante modalità di esecuzione della predetta direttiva (UE) 2024/1275 per quanto riguarda i modelli comuni per trasferire le informazioni dalle banche dati nazionali della prestazione energetica nell’edilizia all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE Serie L del 29 agosto, questo regolamento di esecuzione stabilisce modelli comuni per trasferire informazioni dalle banche dati nazionali della prestazione energetica nell’edilizia all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE. Entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
9 articoli e 2 allegati
Il regolamento di esecuzione è composto da 9 articoli e da 2 allegati.
Articolo 1 Oggetto
Articolo 2 Definizioni
Articolo 3 Calendario e procedura per il trasferimento delle informazioni
Articolo 4 Portata e livello di aggregazione delle informazioni da trasferire
Articolo 5 Informazioni desunte dagli attestati di prestazione energetica e sul parco immobiliare nazionale
Articolo 6 Informazioni desunte da rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria
Articolo 7 Informazioni desunte dai passaporti di ristrutturazione
Articolo 8 Informazioni desunte dall’indicatore di predisposizione all’intelligenza
Articolo 9 Entrata in vigore.
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