Nella seduta del 30 luglio scorso in Conferenza Unificata, è stato sancito l'accordo sulle modifiche alla modulistica edilizia concernenti la segnalazione certificata per l’agibilità (SCA), in linea con le novità che il Salva Casa (d.l. 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n. 105) ha introdotto all’art. 24 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Tanto premesso, la Giunta regionale della Lombardia, con la Delibera 15 settembre 2025 n. XII/5001 (in allegato), pubblicata sul Burl Serie Ordinaria n. 39 di Lunedì 22 settembre 2025, ha aggiornato, in adeguamento alla modulistica nazionale di cui all’accordo tra Governo, Regioni e Province autonome ANCI e UPI raggiunto nell’ambito della Conferenza Unificata del 30 luglio 2025, e in relazione alle specifiche normative regionali, la «Relazione tecnica asseverazione agibilità» approvata con d.g.r. n. X/6894/2017 e n. XI/784/2018, così come risultante dall’allegato A, parte integrante e sostanziale del provvedimento.
Sono demandate a successivi ed appositi decreti dirigenziali: l’approvazione di eventuali aggiornamenti alla «Modulistica edilizia unificata e standardizzata regionale» consistenti nel mero recepimento di sopravvenute disposizioni normative di settore, nonché la rettifica di errori materiali; la predisposizione della versione digitale (pdf editabile) della «Relazione tecnica asseverazione agibilità»; la predisposizione degli «schemi-dati XML» aggiornati del modulo di cui sopra, che consentono l’interoperabilità e lo scambio dati tra pubbliche amministrazioni.
Ricordiamo che, in base a quanto previsto nel predetto accordo in Conferenza Unificata del 30 luglio 2025 sulla modifica della modulistica edilizia nazionale con riferimento alla segnalazione certificata per l’agibilità, le Regioni devono adeguare entro il 30 settembre 2025 i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati alle modifiche, in relazione alle specifiche normative regionali. I Comuni, in ogni caso, sono tenuti ad adeguare la modulistica in uso sulla base delle previsioni dell'accordo entro e non oltre il 30 ottobre 2025.
Agibilità: le modifiche del Salva Casa al Testo Unico Edilizia
Il Salva Casa ha introdotto anche semplificazioni all’art. 24, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater del TUE (D.P.R. 380/2001) in materia di rilascio dell’agibilità degli immobili. Nelle more della ridefinizione dei requisiti igienico sanitari, è consentito al tecnico progettista di asseverare la conformità del progetto ai fini dell’agibilità in deroga ai parametri dimensionali minimi. È consentita un’altezza interna non inferiore a 2,40 metri (rispetto ai 2,70 mt ordinari) ed è ammessa una superficie minima dell’alloggio monostanza pari ad almeno 20 mq per una persona e 28 mq per due persone comprensiva dei servizi.
L’asseverazione è subordinata al rispetto del requisito dell’adattabilità e può essere resa qualora l’intervento riguardi il recupero edilizio con miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, oppure sia presentato un progetto di ristrutturazione che assicuri idonei standard abitativi.