Attualità

Salva Casa: nella legge n. 12/2025 del Lazio nuove misure per i procedimenti autorizzativi

Oltre alle norme per l’applicazione nella Regione Lazio del Salva Casa, la legge regionale n. 12 del 30 luglio 2025, in vigore dal 1 agosto, introduce novità per i procedimenti di approvazione o autorizzazione di opere e interventi sul territorio

venerdì 29 agosto 2025 - Alessandro Giraudi

urbanistica_pianificazione

Sul BURL n. 63 del 31 luglio 2025 è pubblicata la legge n. 12 del 30 luglio 2025 della Regione Lazio (recante “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”), approvata il 17 luglio scorso dal Consiglio regionale (LEGGI TUTTO). 

Applicazione del Salva Casa

Questa legge regionale (in allegato), entrata in vigore il 1 agosto, introduce tra l'altro norme per l’applicazione nella Regione Lazio del Salva Casa (Decreto Legge 29 maggio 2024 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2024 n. 105).

La legge n. 12/2025 del Lazio ha l’obiettivo di semplificare le procedure amministrative (introducendo modifiche alle leggi regionali n. 36/1987, 15/2008 e 21/2009) e incentivare la rigenerazione urbana (apportando modifiche alla legge regionale n. 7/2017), favorendo il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, comprese superfici e volumi già realizzati, come sottotetti e seminterrati.

Cosa cambia per i procedimenti autorizzativi

Una nota pubblicata sul portale della Regione sottolinea che alcune delle novità introdotte riguardano in particolare i procedimenti di approvazione o autorizzazione di opere e interventi sul territorio.

È prevista la subdelega ai comuni di ulteriori funzioni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 7 - Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 concernente il conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio e successive modifiche), nonché l’applicazione dell’art. 8 del d.P.R. 160/2010 (impianti produttivi in variante urbanistica semplificata) per l’approvazione di impianti di distribuzione di carburanti (art. 8 - Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 “Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti” e successive modifiche).

Un'altra novità è la nuova individuazione dell’autorità competente per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale in funzione dei titoli abilitativi richiesti (art. 21 - Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche).

Coordinamento dei procedimenti amministrativi tramite conferenza di servizi

Di particolare rilievo, inoltre, le disposizioni che incidono sul coordinamento dei procedimenti amministrativi tramite conferenza di servizi:

coordinamento e semplificazione delle procedure di valutazione ambientale (art. 6). Nei casi in cui un progetto, sottoposto alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi degli articoli 19 e 27 bis del d.lgs. 152/2006, comporti una variante urbanistica, l’autorità competente per la valutazione ambientale strategica (VAS) partecipa alla procedura di VIA, contribuendo ad assicurare che la valutazione della sostenibilità dell’intervento comprenda anche gli effetti sull’ambiente derivanti dalle modifiche al piano. Le modalità operative per il coordinamento tra le rispettive autorità competenti in materia di VIA e VAS saranno definite con deliberazione della Giunta regionale;

approvazione dei progetti di opere pubbliche in variante urbanistica (art. 7). Nel caso in cui la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, finanziata con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC), richieda la variazione dello strumento urbanistico, l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica in sede di conferenza di servizi, previo assenso della Regione, costituisce variante urbanistica, che assume efficacia con una successiva deliberazione del consiglio comunale di presa d’atto. La norma specifica le modalità di espletamento degli obblighi di pubblicità dell’atto di indizione e della relativa raccolta/esame delle osservazioni. La medesima procedura può essere, inoltre, adottata dalle stazioni appaltanti per l’approvazione di interventi di opere pubbliche o di interesse pubblico ricadenti nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Dello stesso autore